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ASSOCIAZIONE
GENITORI LICEO SCIENTIFICO "Bertrand RUSSELL" - Milano |
STATUTO
È costituita unAssociazione senza fini di lucro denominata: "Associazione Genitori Liceo Scientifico B. Russell Milano". Articolo 1. Avvalendosi della facoltà prevista dal 2° comma, art. 45 del D.P.R. 416 del 31/05/74, si è costituita la "Associazione genitori Liceo Scientifico B. Russell Milano", associazione tra i genitori degli studenti del Liceo, avente sede in Milano (Mi) Via Gatti, 16 presso i locali del Liceo Scientifico "Bertrand Russell". Articolo 2. LAssociazione è un organismo indipendente da ogni movimento politico e confessionale che rispetta i valori sanciti dalla Costituzione Italiana, lindividuo nella sua diversità sociale e culturale e non persegue fini di lucro. Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono esclusivamente a titolo gratuito salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzate dal Direttivo. Articolo 3. Scopo dellAssociazione è: a) garantire la qualità delleducazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita della Scuola realizzata attraverso linformazione sullattività degli organi collegiali, lesame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici; b) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti,genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche o private; c) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dallAssociazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente, su proposta del corpo docente o di apposito comitato; d) promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio desperienze educative tra i genitori, con il loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, responsabile e qualificata. e) organizzare momenti di formazione per genitori riguardo a problematiche specifiche. LAssociazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare. Articolo 4. Sono Soci dellAssociazione tutti i genitori o tutori degli studenti frequentanti il Liceo. Articolo 5. I proventi dellAssociazione derivano da: a) quote associative (liberi versamenti dei genitori); b) manifestazioni indette dallAssociazione stessa; c) eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni; d) contributi pubblici o privati. Articolo 6. Organi dellAssociazione sono: a) lAssemblea; b) il Consiglio direttivo. Articolo 7. LAssemblea dei Soci è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio direttivo almeno una volta allanno. La convocazione della prima seduta è effettuata, ogni anno, dal Presidente uscente o dal Vice Presidente. LAssemblea ordinaria dei Soci approva: a) il programma delle attività dellAssociazione; b) il rendiconto economico e finanziario. AllAssemblea ordinaria dei Soci compete lelezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere dellAssociazione, e la nomina dei genitori candidati al Consiglio direttivo. Articolo 8. Le Assemblee straordinarie dei Soci potranno essere convocate per decisione dellAssemblea dei genitori o per richiesta di almeno il 30% dei Soci. LAssemblea straordinaria delibera su: a) modifiche al presente Statuto; b) argomenti non di competenza dellAssemblea ordinaria dei Soci; c) revoca di uno o più componenti degli Organi sociali di cui allart. 6; d) scioglimento dell Associazione di cui allart. 19. Per le decisioni di cui ai commi a), c) e d) è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti allassemblea. Articolo 9. Lavviso di convocazione dellAssemblea - contenente lordine del giorno deve essere affisso allAlbo della Scuola, pubblicato sul sito Internet del Liceo e dellAssociazione, se disponibile, comunicato ai genitori con e-mail e per iscritto, tramite gli studenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. Articolo 10. Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza almeno dell1% dei Soci. Le decisioni sono prese, da tutti gli Organi sociali, a maggioranza semplice, cioè col voto favorevole di metà più uno dei Soci presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza. Articolo 11. Possono partecipare allAssemblea ordinaria dei Soci, senza diritto di voto: a) il Dirigente scolastico; b) i docenti e gli studenti eletti negli Organi collegiali; c) i rappresentanti del personale non docente eletti nel Consiglio dIstituto. Articolo 12. Il Consiglio direttivo è formato da: a) il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere dellAssociazione; b) i Rappresentanti dei genitori eletti nellAssemblea di classe (non più di due per classe); c) i genitori eletti nellAssemblea ordinaria dei Soci; d) i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio dIstituto. Articolo 13. Al Consiglio direttivo compete: a) proporre il programma delle attività dellAssociazione; b) promuovere la costituzione di gruppi o commissioni di lavoro tra Soci per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative. a) decidere le attività necessarie per realizzare le decisioni dellAssemblea dei Soci e del Consiglio direttivo; b) determinare la quota associativa annuale; c) amministrare i fondi e renderne conto durante le Assemblee dei Soci. E altresì demandato al Consiglio direttivo il compito di preparare i lavori e di stilare un regolamento per le sedute dellAssemblea dei Soci e del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte allanno o, in riunione straordinaria, su richiesta di almeno dieci dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno dell1% dei suoi membri. Articolo 14. Il Consiglio direttivo può affidare alcune mansioni o incarichi anche a genitori non eletti, ritenuti idonei allo scopo, e chiamare a far parte del Consiglio stesso, a titolo consultivo, uno o più esperti in campo scientifico, culturale, politico, religioso, ecc. Articolo 15. Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice Presidente: 1) rappresenta legalmente lAssociazione, anche nei contatti istituzionali con i diversi Enti del territorio; 2) convoca e presiede lAssemblea dei Soci e il Consiglio direttivo, cura la formulazione dellordine del giorno, regola lo svolgimento delle assemblee e ne dirige la discussione; 3) tiene i contatti con i vari organi della scuola. 4) deposita la propria firma sul c/c bancario o postale dellAssociazione per le operazioni di versamento e prelievo, con firma disgiunta dal Tesoriere. Articolo 16. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile. Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili. Articolo 17. Il Segretario compila il verbale delle riunioni, che verranno affissi allAlbo dellAssociazione e pubblicati sul sito Internet del Liceo o dellAssociazione, se disponibile, cura la conservazione e larchiviazione di documenti, verbali e materiali vari dellAssociazione e bada a tutte le incombenze a lui demandate dal Presidente. Il Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo per le piccole occorrenze, deve essere depositata su un conto corrente bancario o postale. Deve quindi curare la tenuta e la gestione degli estratti conto e depositare la propria firma per i versamenti ed i prelievi dei fondi dellAssociazione con firma disgiunta da quella del Presidente. Articolo 18. Durante la vita dellAssociazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento, il patrimonio dellAssociazione verrà devoluto al Liceo B. Russell o ad altra associazione con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart 3, comma 190, della Legge 662/96. Lanno sociale e lesercizio finanziario iniziano il 1°settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dallAssemblea dei Soci entro il mese di novembre di ogni anno. Articolo 19. La durata dellAssociazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, ed il patrimonio devoluto, solo con delibera dellAssemblea straordinaria, con voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dellAssociazione verrà devoluto al Liceo Bertrand Russell o ad altra associazione con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart 3, comma 190, della Legge 662/96. Articolo 20. Tutte le vertenze che possono insorgere tra i Soci e lAssociazione in ordine a: a) questioni riguardanti linterpretazione del presente Statuto; b) le vicende dellAssociazione; c) il comportamento dei Soci; saranno definite mediante arbitrato di tre Soci nominati dallAssemblea, convocata appositamente, e il loro giudizio è inappellabile. Articolo 21. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Milano li 25 febbraio 2006 Il presente Statuto è stato redatto come primo atto della costituzione dell"Associazione Genitori Liceo Scientifico B. Russell Milano" e sottoposto allapprovazione dellAssemblea dei genitori in data 25 febbraio 2006 alle ore 10,00 nellAula Magna dellIstituto. Nella stessa riunione sono stati eletti i seguenti componenti dellAssociazione a ricoprire le cariche istituzionali:· PRESIDENTE : Aguzzi Pirovano Carmen · VICEPRESIDENTE: Bufis Colombo Maria Vincenza · SEGRETARIO : Bosio Fabiano · TESORIERE : Benin Giorgio Si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa. Associazione Genitori Liceo Scientifico B.Russell - Milano Il Segretario .............................................................. Associazione Genitori Liceo Scientifico B. Russell - Milano Il Presidente ............................................................... Milano li 25 febbraio 2006