REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 1
(Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. In particolare:
a) ogni assenza ed ogni ritardo devono essere tempestivamente giustificati (dalla famiglia in caso di alunni minorenni);
b) in caso di ritardi ingiustificati in numero superiore a quanto stabilito dal regolamento d’Istituto di assenze reiteratamente non giustificate, lo studente non verrà ammesso a scuola (se maggiorenne) o ammesso solo se accompagnato dai genitori (se minorenne);
c) durante l’orario delle lezioni e tra un’ora e l’altra è ammesso allontanarsi dalla classe solo previo permesso dell’insegnante per il tempo strettamente necessario.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento improntato anche al rispetto formale.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri,gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento coerente con i principi dell’art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Gli studenti sono tenuti a ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto. In particolare:
a) è vietato durante l’orario scolastico uscire dal recinto della scuola (anche per gli alunni maggiorenni);
b) è vietato introdurre o comunque sollecitare ad entrare nell’edificio scolastico o nel cortile della scuola persone estranee prive di autorizzazione;
c) è vietato fumare in tutti i locali della scuola.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di non turbare il corretto andamento dell’attività scolastica e di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 2
(Punizioni disciplinari a carico degli alunni)
Agli studenti che manchino ai doveri di cui all’art.1 possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:
a. Ammonizione privata o in classe.
L’ammonizione viene inflitta da uno o più professori, viene annotata nel diario di classe, comunicata al Consiglio di Classe (nella prima riunione utile) e al Capo d’Istituto, da questi trasmessa alla famiglia.
b. Allontanamento dalla classe.
Lo studente viene affidato al personale non docente. L’allontanamento viene deciso dal professore, annotato nel diario di classe, comunicato al Consiglio di Classe (nella prima riunione utile) e al Capo d’Istituto, da questi trasmesso alla famiglia.
c. Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni.
La sospensione viene decisa dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti, comunicata al Capo d’Istituto, da questi trasmessa alla famiglia.
Art. 3
(Disposizioni generali)
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni e ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica (art.2 lett. c.) sono sempre adottate dal Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti, sentiti, nella fase istruttoria, lo studente e (se minorenne) i genitori dello stesso.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate.
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i genitori tale da preparare un rientro nella comunità scolastica.
8. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi atti gravi e pericolosi per sé e per gli altri . In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata lla gravità del comportamento, ovvero al della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.
9. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati esterni.
11. Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze disciplinari commesse non solo durante la normale attività didattica, ma in tutte le attività programmate dalla scuola alle quali gli studenti partecipino (viaggi d’istruzione, attività extracurriculari, stages,…).
Art. 4
(Impugnazioni)
1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art.2 lettere a. b. è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla scuola, costituito dal Capo d’Istituto, da due docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori. Docenti, rappresentante degli studenti, e rappresentante dei genitori vengono designati dal Consiglio d’Istituto, ad inizio anno tra i propri membri. In caso di diretto coinvolgimento di uno di questi nel provvedimento disciplinare in questione, l’interessato si asterrà dalla discussione del ricorso.
2. Contro le sanzioni di cui all’art.2 lett. c., è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al dirigente del CSA, (ex Provveditore agli Studi), che decide in via definitiva.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 1. decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro il presente regolamento, in quanto lo si ritenga contrastante con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Il presente regolamento è adottato o modificato con delibera del Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, previa consultazione degli studenti.
2. Del presente regolamento è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione.
Art. 6
(Norma transitoria)
Il presente regolamento, in prima applicazione, può essere modificato su proposta degli organi rappresentativi la comunità scolastica, con delibera del Consiglio d’Istituto assunta a maggioranza semplice.